L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente eletto dal Collegio dei Docenti, da un rappresentante dei genitori (due per la scuola secondaria di primo grado) e dal un rappresentante degli alunni (nessuno per la scuola secondaria di primo grado). Questi ultimi due membri, genitori e alunni, vengono scelti durante le Elezioni delle rispettive componenti in seno ai Consigli di Classe. In totale i componenti dell’organo di garanzia sono n.4.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 6 giorni dalla notifica, da parte dei genitori e degli alunni maggiorenni all’Organo di garanzia interno che decide in via definitiva (art. 4 comma 7 del DPR 249/1998 e DPR n.235/2007).
L’Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all’interno della scuola, in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249/1998 DPR n.235/2007).
In caso di assenza o conflitto di interesse il componente sarà sostituito, in base alle proprie funzioni:
- da 1 docente supplente (eletto dal Collegio dei docenti)
- da 1 rappresentante dei genitori supplente (eletto dalla componente)
- da 1 rappresentante degli studenti supplente (eletto dalla componente)
L’organo di garanzia ha durata annuale (anno scolastico).
Presidente
Docenti
Genitori
Alunni